A.S.E.P.S.I.
Associazione Siciliana Etnea
Persone Svantaggiate ed Invalide
Patrocinio legale a spese dello
Stato
Non tutti sanno che è possibile, in presenza di alcuni requisiti
di reddito e di natura giuridica, ottenere il patrocinio a spese dello Stato.
Con tale patrocinio è possibile affrontare giudizi civili, penali ed
amministrativi senza dovere corrispondere spese e parcelle agli avvocati. I
destinatari dei servizi dell'Associazione A.S.E.P.S.I., vale a dire le persone
svantaggiate ed invalide, e la stessa Associazione, possono ricorrere al
patrocinio a spese dello Stato facendo riferimento alla seguente disciplina
(legge 134/2001 – T.U. 115/2002), che permette di accedere alla giustizia senza
dovere preoccuparsi dei costi, spesso proibitivi, connessi all'esercizio del
diritto di fare causa o di difendersi.
Cos'é.
Al fine di essere rappresentate in giudizio sia per agire che per difendersi,
le persone non abbienti possono richiedere la nomina di un avvocato e la sua
assistenza a spese dello Stato, usufruendo dell'istituto del Patrocinio a spese
dello Stato. (artt. dal 74 al 141 del Testo Unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia – D.P.R.
30/05/2002, n. 115).
A quali condizioni di reddito può essere richiesto.
Per essere ammessi al Patrocinio a spese dello Stato è necessario che il
richiedente sia titolare di un reddito annuo imponibile, risultante dall'ultima
dichiarazione, non superiore a euro 9.723,84.
Se l'interessato convive con il coniuge o con altri familiari, il reddito è
costituito dalla somma dei redditi conseguiti nel medesimo periodo da ogni
componente della famiglia, compreso l'istante.
Eccezione: si tiene conto del solo reddito personale quando sono oggetto della
causa diritti della personalità, ovvero nei processi in cui gli interessi del
richiedente sono in conflitto con quelli degli altri componenti il nucleo
familiare con lui conviventi.
Nel solo ambito dei procedimenti penali, la regola che impone la somma di tutti
i redditi prodotti dai componenti della famiglia è contemperata dalla
previsione di un aumento del limite di reddito che, a norma dell'art.92 del
T.U., è elevato ad euro 1.032,91 per ognuno dei familiari conviventi.
Patrocinio a spese dello Stato in materia civile.
Il patrocinio a spese dello Stato può essere concesso nell'ambito dei giudizi
civili, amministrativi, contabili o tributari già pendenti ed anche nelle
controversie civili, amministrative, contabili o tributarie per le quali si
intende agire in giudizio.
Chi può richiedere l'ammissione in ambito civile.
Purché le loro pretese non risultino manifestatamene infondate possono
richiederlo:
- i cittadini italiani;
- gli stranieri, regolarmente soggiornanti sul territorio nazionale al momento
del sorgere del rapporto o del fatto oggetto del processo da instaurare;
- gli apolidi;
- gli enti o associazioni che non perseguano fini di lucro e non esercitino
attività economica.
L'ammissione può essere richiesta in ogni stato e grado del processo ed è
valida per tutti i successivi gradi del giudizio. Se la parte ammessa al
beneficio rimane soccombente, non può utilizzare il beneficio per proporre
impugnazione.
Dove si presenta la domanda di ammissione in ambito civile.
Presso la Segreteria del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati, competente
rispetto al:
- luogo dove ha sede il magistrato davanti al quale è in corso il processo;
- luogo dove ha sede il magistrato competente a conoscere del merito, se il
processo non è ancora in corso;
- luogo dove ha sede il giudice che ha emesso il provvedimento impugnato per i
ricorsi in Cassazione, Consiglio di Stato, Corte dei Conti.
Modalità di presentazione della domanda al Consiglio dell'Ordine degli
Avvocati.
I moduli per le domande sono disponibili presso le stesse Segreterie del
Consiglio dell'Ordine degli Avvocati. La domanda deve essere presentata
personalmente dall'interessato con allegata fotocopia di un documento di
identità valido, oppure può essere presentata dal difensore che dovrà
autenticare la firma di chi sottoscrive la domanda. Può essere inviata a mezzo
raccomandata a.r. con allegata fotocopia di un documento di identità valido del
richiedente.
La domanda, sottoscritta dall'interessato, va presentata in carta semplice e
deve indicare:
- la richiesta di ammissione al patrocinio;
- le generalità anagrafiche e codice fiscale del richiedente e dei componenti
il suo nucleo familiare;
- l'attestazione dei redditi percepiti l'anno precedente alla domanda
(autocertificazione);
- l'impegno a comunicare le eventuali variazioni di reddito rilevanti ai fini
dell'ammissione al beneficio;
- se trattasi di causa già pendente;
- la data della prossima udienza;
- generalità e residenza della controparte;
- ragioni di fatto e diritto utili a valutare la fondatezza della pretesa da
far valere;
- prove (documenti, contatti, testimoni, consulenza tecniche, ecc. da allegare
in copia).
Cosa fa il Consiglio dell'Ordine dopo il deposito della domanda.
- Valuta la fondatezza delle pretese da far valere e se ricorrono le condizioni
per l'ammissibilità;
- entro 10 giorni emette uno dei seguenti provvedimenti:
accoglimento della domanda;
non ammissibilità della domanda;
rigetto della domanda;
- trasmette copia del provvedimento all'interessato, al giudice competente e
all'Ufficio delle Entrate , per la verifica dei redditi dichiarati.
Cosa si deve fare dopo il provvedimento di ammissione.
L'interessato può nominare un difensore, scegliendo il nominativo dall'Elenco
degli Avvocati abilitati alle difese per il patrocinio a spese dello Stato
appositamente approntati dai Consigli degli Ordini degli Avvocati del distretto
della competente Corte di Appello.
Cosa si può fare se la domanda non viene accolta.
L'interessato può proporre la richiesta di ammissione al giudice competente per
il giudizio, che decide con decreto.
In caso la decisione da parte del Consiglio dell'Ordine non pervenga entro
termini ragionevoli, l'interessato può inviare una nota al Consiglio
dell'Ordine stesso e per conoscenza al Ministero della Giustizia – Dipartimento
Affari di Giustizia – Direzione Generale della Giustizia Civile- Ufficio III.
Esclusione dal patrocinio in ambito civile.
Il beneficio non è ammesso nelle cause per cessione di crediti e ragioni altrui
(salvo se la cessione appaia fatta in pagamento di crediti o ragioni
preesistenti).
Patrocinio a spese dello Stato in materia penale.
Per essere ammessi al Patrocinio a spese dello Stato, anche in ambito penale è
necessario che il richiedente sia titolare di un reddito annuo imponibile,
risultante dall'ultima dichiarazione, non superiore a euro 9.723,84.
Se l'interessato convive con il coniuge o con altri familiari, il reddito è
costituito dalla somma dei redditi conseguiti nel medesimo periodo da ogni
componente della famiglia, compreso l'istante.
La regola che impone la somma di tutti i redditi prodotti dai componenti della
famiglia è, in questo caso, contemperata dalla previsione di un aumento del
limite di reddito che, a norma dell'art.92 del T.U., è elevato ad euro 1.032,91
per ognuno dei familiari conviventi.
Chi può richiedere l'ammissione in ambito penale.
- i cittadini italiani;
- gli stranieri e gli apolidi residenti nello Stato;
- indagato, imputato, condannato, offeso dal reato, danneggiato che intendano
costituirsi parte civile, responsabile civile o civilmente obbligato per
l'ammenda;
- da chi (offeso dal reato – danneggiato) intenda esercitare azione civile per
risarcimento del danno e restituzioni derivanti da reato.
L'ammissione può essere richiesta (e se concessa è valida) per ogni grado e per
ogni fase del processo e per tutte le eventuali procedure derivante ed
incidentali, comunque connesse, salvo nella fase dell'esecuzione, nel
procedimento di revisione, nei processi di revocazione e opposizione di terzo,
nei processi relativi all'applicazione di misure di sicurezza o di prevenzione
o per quelli di competenza del tribunale di Sorveglianza (in questi casi
occorre presentare autonoma richiesta di ammissione al beneficio).
Dove si presenta la domanda di ammissione in ambito penale.
Presso l'Ufficio del magistrato davanti al quale pende il processo e quindi:
- alla cancelleria del G.I.P., se il procedimento è nella fase delle indagini
preliminari;
- alla cancelleria del giudice che procede, se il procedimento è nella fase
successiva;
- alla cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato, se il
procedimento è davanti alla Corte di Cassazione.
Modalità di presentazione della domanda presso gli Uffici giudiziari.
La domanda deve essere presentata personalmente dall'interessato con allegata
fotocopia di un documento di identità valido, oppure può essere presentata dal
difensore che dovrà autenticare la firma di chi sottoscrive la domanda. Può,
inoltre, essere presentata dal difensore direttamente in udienza. Potrà anche
essere inviata a mezzo raccomandata a.r. con allegata fotocopia di un documento
di identità valido del richiedente.
La domanda, sottoscritta dall'interessato, va presentata in carta semplice e
deve indicare:
- la richiesta di ammissione al patrocinio;
- le generalità anagrafiche e codice fiscale del richiedente e dei componenti
il suo nucleo familiare;
- l'attestazione dei redditi percepiti l'anno precedente alla domanda
(autocertificazione);
- l'impegno a comunicare le eventuali variazioni di reddito rilevanti ai fini
dell'ammissione al beneficio.
Se il richiedente è detenuto, la domanda può essere presentata al direttore
dell'istituto carcerario;
se è agli arresti domiciliari o sottoposto a misura di sicurezza ad un
ufficiale di polizia giudiziaria. Questi soggetti ne curano la trasmissione al
magistrato che procede;
se il richiedente è straniero (extracomunitario), per i redditi prodotti
all'estero, la domanda deve essere accompagnata da una certificazione
dell'autorità consolare competente che attesti la verità di quanto dichiarato
nella domanda (in caso di impossibilità, quest'ultima può essere sostituita da
autocertificazione).
Se l'interessato straniero è detenuto, internato per esecuzione di misura di
sicurezza, in stato di arresto o di detenzione domiciliare, la certificazione
consolare può essere prodotta entro venti giorni dalla data di presentazione
dell'istanza, dal difensore o da un componente della famiglia dell'interessato
(oppure sostituita da autocertificazione).
Cosa può decidere il giudice competente dopo la presentazione della domanda.
Entro 10 giorni, da quando è stata presentata la domanda o da quando è
pervenuta (o anche immediatamente, se l'istanza è presentata in udienza) il
giudice competente verifica l'ammissibilità della domanda e può decidere in uno
dei seguenti modi:
- può dichiarare l'istanza inammissibile;
- può accogliere l'istanza;
- può respingere l'istanza.
Sulla domanda il giudice decide con decreto motivato che viene depositato in
cancelleria. Del deposito viene dato avviso all'interessato. Se detenuto, il
decreto gli viene notificato. Se l'ammissione è chiesta in udienza, il giudice
provvede immediatamente e la lettura del decreto sostituisce l'avviso di
deposito se l'interessato è presente. In ogni caso, copia della domanda e del
decreto che decide sull'ammissione al beneficio sono trasmesse all'Ufficio
delle Entrate territorialmente competente per la verifica dei redditi
dichiarati.
Cosa produce l'accoglimento dell'istanza.
L'interessato può scegliere un difensore di fiducia tra gli iscritti negli
elenchi degli avvocati per il patrocinio a spese dello stato tenuti presso il
Consiglio dell' Ordine del distretto della competente Corte di Appello e, nei
casi previsti dalle legge, può nominare un consulente tecnico e un investigatore
privato autorizzato.
Cosa si può fare se la domanda viene rigettata.
Contro il provvedimento di rigetto, l'interessato può presentare ricorso al
presidente del Tribunale o della Corte di Appello entro 20 giorni dal momento
in cui ne è venuto a conoscenza. Il ricorso è notificato all'Ufficio delle
Entrate. L'ordinanza che decide sul ricorso è notificata entro 10 giorni
all'interessato e all'Ufficio delle Entrate che, nei 20 giorni successivi,
possono proporre ricorso in Cassazione. Il ricorso non sospende l'esecuzione
del provvedimento impugnato.
Esclusione dal patrocinio in ambito penale.
Il beneficio non è ammesso:
- nei procedimenti penali per evasione di imposte;
- se il richiedente è assistito da più di un difensore.
Per ottenere il patrocinio a spese dello Stato occorre rivolgersi ad un
avvocato iscritto negli elenchi dei patrocinatori a spese dello Stato tenuto
presso gli ordini degli avvocati. Per il foro di Catania questa Associazione
consiglia di rivolgersi, avendo egli espressamente acconsentito ad essere
citato, all'avv. Mattia Gattuso, con studio in Via Etnea, 353 a Catania tel. 3492300480
e-mail: avv.mattia-gattuso@tiscali.it
www.asepsi.it
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